Atti persecutori ex art.. 612 bis c.p. condotte tipiche e aggravanti – Procedibilità e spazi di tutela

Atti persecutori art. 612 bis. c.p.

Il reato di “Atti persecutori” introdotto dalla L. 38/2009 e successivamente dall’art. 612 bis c.p. si configura quando un soggetto (Stalker) assume, nei confronti di un altro, delle condotte estremamente invasive della vita di quest’ultimo, caratterizzate dalla reiterazione assillante e volontaria di atteggiamenti molesti di sorveglianza, controllo e ricerca di contatto e/o comunicazione. Questi possono cagionare un profondo stato di turbamento e sofferenza psicologica, ansia ed un cambiamento sostanziale delle abitudini di vita della vittima tanto da indurla a temere per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.

Solitamente tali condotte sono implicazioni personali derivanti da rapporti affettivi e sentimentali o da attrazioni, gelosie e ossessioni amorose, spesso esplose a seguito della loro cessazione.

Elementi tipici e aggravanti del reato

Tipicamente punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, il delitto de quo, tuttavia, va inserito in un più ampio contesto poiché l’esistenza di una relazione affettiva o familiare costituisce un’aggravante della fattispecie e non la condotta tipica del reato.

Pertanto il legislatore stabilisce che la pena è aumentata se il fatto è commesso da un coniuge, anche se separato o divorziato o da un soggetto che è o è stato legato da relazione affettiva alla persona offesa. In caso di minore, donna in stato di gravidanza o di soggetto affetto da disabilità, la pena è aumentata fino alla metà.

Lo Stalking condominiale

Tale fattispecie si concretizza, come un insieme di atti ripetuti volti ad arrecare volontariamente a uno o ad una pluralità di condomini, un disturbo intollerabile per un periodo di tempo prolungato di tempo tale da condizionarne la quotidianità.

Le azioni volontarie e reiterate sono gli elementi che costituiscono lo stalking, mentre, in questo caso, il condomino costituisce il locus commissi delicti.

Per la Cassazione (Cass. pen., sez. 5, n. 33563 del 16.06.2015) sono capaci di integrare il reato di “Stalking condominiale” anche due sole condotte tra quelle descritte dall’art. 612 bis. c.p. che siano ripetute in un arco temporale anche molto ristretto a condizione, tuttavia, che si tratti di condotte autonome e che siano caratterizzate dalla loro reiterazione nel tempo (ex multis Cass. pen., sez. 5, 54920/2016 e Cass. pen., sez. 5, n. 38306/2016).

Recentissima una pronuncia della Corte di Appello di Milano in materia di “Stalking condominiale” (C. App. Milano, sez. I penale, n. 4256 del 09.06.2022)

Alcune delle condotte che può assumere lo Stalker (elenco non esaustivo)

  • Accusare pubblicamente in assemblea un altro condomino di aver sottratto soldi dalle casse condominiali;
  • Minacciare e aggredire verbalmente il coinquilino;
  • Seguire il vicino all’interno degli spazi condominiali e/o comprometterne l’utilizzo al fine di metterne a repentaglio l’incolumità come, ad esempio, gettare liquidi scivolosi sugli usci;
  • Bloccare l’accesso all’ascensore;
  • Impedire l’accesso al condominio;
  • Assumere comportamenti ritenuti contrari alla convivenza civile come, ad esempio, lasciare sporcizia sul pianerottolo;
  • Avvelenare animali domestici con lo scopo di intimidire il vicinato;
  • Assumere condotte fastidiose come, ad esempio, tenere televisori e stereo a volume alto in piena notte;

Esaminando un caso pratico, integrerebbero il reato di specie le condotte moleste ripetutamente assunte dal condomino (Stalker) che, seguendo in modo assillante il/la suo/sua vicino/a, provochi in questo/a un profondo senso di ansia e paura, tali da indurlo/a a non uscire in determinati momenti della giornata o, in casi più gravi, costringendolo/a definitivamente a casa.

Procedibilità e spazi di tutela

  • La persona offesa può sporgere querela entro 6 mesi. Tuttavia la remissione può essere solo processuale ed è irrevocabile se il fatto sia stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art. 612 comma 2 (cioè nei casi di minaccia “aggravata” dalle modalità di cui all’art. 339 c.p.).
  • Si procede d’ufficio nei casi in cui il fatto sia stato commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure, quando il fatto sia connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Inoltre, la persona offesa che non ha ancora sporto querela per gli effetti di cui all’art.8 del D.L. n. 11/2009, convertito in L. n. 38/2009, ha facoltà di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta, lo stesso dopo aver svolto le dovute indagini e a redigere processo verbale, la cui copia verrà rilasciata sia al richiedente che al soggetto ammonito.