(cass. Pen., sez. IV, n. 42039 del 19.10.2022)

“Integra il reato di lesioni personali colpose la condotta del passeggero dell’auto in sosta che distrattamente e senza prestare la dovuta attenzione apre la portiera colpendo un passante in transito” (Cass., pen, sez. IV n. 42039 del 19.10.2022)

Il Caso

Nella fattispecie in esame il Giudice di Pace condannava Mevia, terza trasportata di un autoveicolo in sosta, alla multa di euro 500,00 in riferimento al reato di cui all’art. 590 c.p., aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ex art. 590 comm. 3 c.p.

Nel merito, l’imputata, apriva la portiera posteriore senza assicurarsi preventivamente della presenza di pedoni, colpendo così Tizio, un pedone in transito sul marciapiede e procurandogli lesioni guaribili in 5 giorni. Mevia ricorreva per Cassazione, lamentando l’errata valutazione delle risultanze processuali, in particolare:

  • della testimonianza di Caio, conducente dell’autovettura, le cui dichiarazioni non avevano per nulla corroborato, come sostenuto dal Giudice di Pace, la versione della persona offesa; al contrario sarebbe risultato che Tizio, distratto dal cane mentre camminava, era sbattuto contro la portiera dell’auto già aperta in quanto l’imputata era scesa per fumare e che quindi, mancava qualsiasi riscontro alle dichiarazione della persona offesa.

La Suprema Corte tuttavia, dichiarava inammissibile il ricorso, osservando che:

  • il Giudice di Pace si era espresso congruamente e fondandosi sulle dichiarazioni della persona offesa e dei testi escussi oltre che della documentazione medico/sanitaria;
  • sia la condotta della persona offesa che le dichiarazioni rese da Caio rendono lapalassiana la sussistenza del comportamento colposo generico e specifico ascritto all’imputata.