(Cass. Civ. Sez. VI n. 27932 del 23.09.2022)

La società Alfa S.r.l. portava in giudizio la soc. Delta S.r.l. (società poi incorporata da Beta S.r.l.) al fine di ottenere il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 1591 c.c., conseguente all’occupazione abusiva di un immobile alla stessa locato, dopo la scadenza del contratto di locazione.

Il Tribunale, condannava la convenuta a pagare, il complessivo importo di € 47.725,50 oltre accessori; la Corte di Appello di Milano confermava la decisione in primo grado.

La soc. Beta srl quindi, ricorreva in Cassazione, che in sede di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso, evidenziava che:

  • Il rifiuto della restituzione della cosa locata, da parte della società locatrice, ai sensi dell’art. 1590, comma 1, c.c., è giustificato in quanto il deterioramento dell’immobile offerto in restituzione non poteva ritenersi normale, ma era superiore a quello corrispondente all’uso della cosa in conformità del contratto e richiedeva interventi straordinari di riparazione muraria e impiantistica.
  • In tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all’immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite tali da rendere necessario per l’esecuzione delle opere di ripristino l’esborso di somme di notevole entità, in base all’economia del contratto e, tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora agli effetti dell’articolo 1220 c.c., rimane obbligato altresì al pagamento del canone ex articolo 1591 c.c., quand’anche abbia smesso di servirsi (del bene) per l’uso convenuto. (Cass. Civ., Sez. VI, n. 27932 del 23.09.2022)