Cos’è e come riconoscere la truffa

Cos’è il trading Online?

Il termine Inglese “Trading Online” significa “Negoziazione Digitale”. Tale espressione identifica tutte le attività di compravendita di asset finanziari condotte con l’obiettivo di realizzare profitti.

Tuttavia negli ultimi dieci anni, con l’avvento del web, il mondo del mercato azionario, un tempo accessibile solo agli esperti del settore, ha subito una liberalizzazione sostanziale favorendo in tal senso i soggetti con indole truffaldina.

Chiunque, navigando sul web, si sarà imbattuto almeno una volta nella vita in annunci pubblicitari prospettanti guadagni facili e altissimi mediante il “Trading Online”, investendo cifre irrisorie in titoli azionari o Cryptovaluta a rischi zero.

Come riconoscere una truffa ed evitarla

Se da un lato ravvisare questo tipo di condotta per i meno esperti del mondo digitare può essere davvero difficile, dall’altro basterebbe semplicemente affidarsi al buon senso e comprendere che non esistono guadagni facili privi di rischio.

Una delle primissime fasi della truffa ed anche la più importante è sicuramente l’adescamento della potenziale vittima (trader).

Questo può avvenire nei modi più disparati, spesso proprio attraverso annunci pubblicati online corredati da slogano studiati a tavolino, o ancora utilizzando messaggi e/o e-mail Spam inviati sui canali social del/la malcapitato/a.

Inizialmente, l’obiettivo del truffatore è rassicurare il trader sui potenziali rischi di investimento e al contempo sottolineare la facilità con cui è possibile dare inizio all’iter e percepire le somme promesse.

Dopodiché nell’ultima fase, la vittima viene invitata dal falso broker a registrarsi con pochi semplici click su qualche sito web creato ad hoc, inserendo i propri dati sensibili.

Concorso tra: art. 166 D.Lgs 58/1998, art. 640 c.p.

Chiunque effettui trading online deve essere autorizzato ai sensi del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 TUF, di conseguenza le piattaforme che offrono servizi di trading in Italia devono essere autorizzate dall’autorità dello Stato per la vigilanza dei mercati finanziari la CONSOB.

Altresì, chiunque effettui tali attività in mancanza della predetta autorizzazione è da considerasi abusivo in violazione dell’art. 166 D.Lgs 58/1998 TUF.

Richiamando un caso pratico, solo laddove il broker abusivo trattenga per sé tutte le somme conferitegli dal trader facendo credere a quest’ultimo di aver effettuato dei grandi guadagni per poi sparire nel nulla, si integrerebbe in capo al primo, oltre che alle condotte tipiche del reato di cui all’art. 166 D.Lgs 58/1998 TUF anche gli elementi tipici del reato di Truffa di cui all’art. 640 c.p.

Recentemente la Suprema Corte si è espressa per fare chiarezza in merito al rapporto tra i due reati ad oggetto, ammettendo il concorso tra le due fattispecie sottese.

Per cui da un lato si configurerà il reato di truffa in quanto il finto broker, con artifizi e raggiri, ha indotto in errore il trader procurando ingiusto profitto dalle somme da quest’ultimo versate in suo favore; dall’altro si configurerà il reato di abusivismo finanziario poiché il primo, mediante la predetta condotta, ha esercitato abusivamente l’attività di promotore finanziario. (Cass. pen., sez. V, sent. n. 155/2021)