(Cass. Civ., ordinanza n. 28870 del 05.10.2022)

Con l’ordinanza n. 28870 del 5 ottobre 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla responsabilità dell’Ente custode delle strade nell’ipotesi di caduta di un pedone a causa di una buca nella pavimentazione.

Il Caso

Tizio adiva le vie legali nei confronti dell’ente pubblico territoriale lamentando di essere caduto, intorno alle ore 12:00, a causa di una buca nella pavimentazione della via A e chiedeva la condanna dell’ente al risarcimento dei danni, posto che aveva subito lesioni personali come da certificazione medica.

Il Tribunale, nel contraddittorio con il Comune, esperita attività istruttoria documentale e testimoniale, rigettava la domanda;

Rigettato anche l’appello proposto avverso la sentenza di prime cure, Tizio ricorre per Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione, ancora ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2051 e 2697 c.c., con riferimento alla circostanza della vicinanza della buca all’abitazione del ricorrente e della conoscibilità della stessa.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, richiama il seguente principio in materia di responsabilità:

  • Il ricorrente risulta abitare sulla stessa via nella quale si è verificato l’incidente, posto che il difensore dello stesso, nella memoria ha soltanto affermato che Tizio non conosceva lo stato dei luoghi, senza controdedurre all’affermazione del Comune in ordine alla circostanza dell’essere egli abitante sulla via. Pertanto, Tizio avrebbe dovuto ben conoscere lo stato dei luoghi, in modo tale che la situazione di pericolo poteva essere dallo stesso adeguatamente prevenuta. (Cass. Civ., ordinanza n. 28870 del 05.10.2022)