(D.L n. 400 del 5 ottobre 1993, convertito in L. 4 dicembre 1993 n. 494, modificato dall’art. 1, comma 251 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007): l’art. 3, lett. e)

l’Italia, ricca di meraviglie, offre da sempre esperienze di viaggio indimenticabili.
Tuttavia, nonostante i ben 7.500 km di coste, solo 3.950 km di queste sono balneabili, e quasi il 50% soggette a occupazione di stabilimenti balneari.

“Senta lei, dove crede di andare? qui non può passare. la spiaggia libera è dall’altro lato!”

A tutti sarà capitato almeno una volta nella vita di sentir dire questa frase dal gestore dello stabilimento di turno, mentre si è intenti a transitare sul bagnasciuga.

Tale frase, proferita nei confronti del cittadino/bagnante che si vede negare l’accesso a porzioni di spiaggia nazionale, non risulta solo antipatica, ma anche giuridicamente errata.

Art. 882 C.c: Demanio pubblico

La norma posta a tutela del paesaggio e della libera fruizione del mare è l’art. 882 del Codice Civile, secondo il quale “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare [942], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [945], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale(1).
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico [823, 824, 1145]”.

Pertanto, il lido marino e la spiaggia fanno parte del demanio marittimo dello Stato; sono, cioè, beni di proprietà dello stesso (o delle Regioni, delle Province, dei Comuni), inalienabili, inespropriabili e quindi destinati al servizio della collettività.
Seppur il terreno demaniale sia concedibile in gestione a soggetti privati (gestori), il limite invalicabile è però costituito dalla fruibilità da parte di tutti i cittadini/bagnanti della c.d. “battigia”.

Che cos’è la battigia?

Con il termine “battigia” si intende “quella parte di spiaggia contro cui le onde si infrangono al suolo, che si estende per circa 5 metri dal limitare del mare” tuttavia, per le spiagge di ampiezza inferiore ai 20 metri, le Capitanerie di Porto possono ridurre l’estensione della battigia fino a 3 metri.

Il CGA (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana) nella sentenza n. 161, emessa il 07.02.2022 ha fornito un’ulteriore definizione “la battigia è la linea di confine tra il mare e la terraferma” e che “poco rileva la circostanza che le onde si infrangano sulla sabbia della spiaggia o impattano sulla roccia della costa. La linea di confine appena citata costituisce il limite da cui misurarsi i 150 metri che individuano la fascia di territorio che il legislatore, nazionale e regionale, ha voluto proteggere in modo assoluto”.

La disciplina normativa in tema di libero accesso alle spiagge è regolata dal decreto legge n. 400 del 5 ottobre 1993, convertito in Legge 4 dicembre 1993 n. 494, modificato dall’art. 1, comma 251 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007): l’art. 3, lett. e) e prevede l’obbligo ai titolari delle concessioni “di consentire il

libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”.

Più recentemente, l’art. 11, comma 2, lett. d) della Legge 15 dicembre 2011 n. 215 (Legge Comunitaria 2010) ha statuito che “fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo”.

Da qui ne consegue che sia gratuito e libero per chiunque non solo l’accesso all’acqua ma anche il passaggio e lo stazionamento sopra 5 (o 3) metri di spiaggia; a ciò si aggiunge la possibilità, una volta chiuso lo stabilimento privato fino all’alba successiva, la possibilità di pescare liberamente dalla battigia stessa.

Pertanto, nessun concessionario privato di una spiaggia può impedire le predette attività e men che meno sottoporle a pagamento e/o pedaggio di qualsiasi tipologia; tutte condotte, che se denunciate, potrebbero costargli la concessione.

Ovviamente la normativa di riferimento parla di transito e non di sosta, altresì il cittadino non potrà posizionare il proprio telo da bagno o l’ombrellone sulla battigia dinanzi agli ombrelloni privati dello stabilimento balneare (se legittimamente allocati) e in genere non potrà sostarvi, poiché tale condotta negligente potrebbe arrecare pregiudizio a tutta una serie di servizi offerti dallo stesso a i clienti (es. poter godere del panorama circostante).

Il Caso

Di questo argomento se ne è occupato in sede amministrativa anche il Consiglio di Stato, rigettando, con due diverse ordinanze,

le istanze cautelari presentate da due operatori balneari di Ostia che si erano appellati contro il provvedimento predisposto dal Comune di Roma, il quale aveva imposto la rimozione dei cancelli che ostruivano l’accesso libero alla spiaggia.

Con l’ordinanza n. 2543/2015, dirimendo la questione relativa all’accessibilità pubblica alla battigia e al mare, il Consiglio di Stato ha affermato il carattere pubblico della fruibilità della collettività del demanio marittimo e dell’eccezionalità dell’esclusività della concessione al privato.

Si legge infatti che “il demanio marittimo è direttamente ed inscindibilmente connesso con il carattere pubblico della sua fruizione collettiva, cui è naturalmente destinato, rispetto alla quale l’esclusività che nasce dalla concessione costituisce eccezione” precisando inoltre che “di tale principio generale costituiscono applicazione, tra l’altro, l’art.1, comma 251 lettera e) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 a norma del quale costituisce clausola necessaria del provvedimento concessorio l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’aria ricompressa nella concessione, anche al fine di balneazione”, stabilendo inoltre che il principio dell’accessibilità pubblica alla battigia e al mare sia “clausola necessaria del provvedimento concessorio”.