(Tribunale di Prato Sent n.440 del 29.06.2023)
Cosa si intende con il termine “privacy”?
Il termine “privacy” indica il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata.
Le normative sulla privacy che si sono susseguite nel corso degli anni, sono state strutturate per salvaguardare e tutelare la sfera privata del singolo individuo, impedendo da un lato, la divulgazione senza autorizzazione di informazioni riguardanti la sua sfera personale, dall’altro che soggetti terzi se ne impossessino.
Con l’avvento della comunicazione digitale, il concetto si è pian piano evoluto, infatti si parla di privacy non solo nel senso di protezione dei dati personali e come il diritto di impedire la rilevazione di informazioni sul proprio conto, ma anche come il diritto ad esprimere liberamente le proprie aspirazioni, quindi l’autodeterminazione e la sovranità su se stessi ed il riconoscersi parte attiva nel rapporto con le istituzioni nel rispetto reciproco delle libertà.
Diritto alla privacy: Art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti umani
All’articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti umani, è riconosciuto proprio il diritto alla riservatezza/privacy.
La norma infatti sancisce che: “Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Ancora l’articolo 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici riprende integralmente l’art. 12, osservando vari tipi di diritto alla privacy (ad esempio uno riguarda proprio la diffusione via Internet di dati personali, poiché la loro divulgazione potrebbe indurre a comportamenti discriminatori o razzistici).
L’articolo 12 inoltre, menziona luoghi ed ambiti in cui il diritto alla riservatezza deve essere particolarmente garantito (famiglia, casa, corrispondenza)
Il concetto di famiglia è quello definito dall’articolo 16 della stessa Dichiarazione.
Il Comitato diritti umani (civili e politici) delle Nazioni Unite ha stabilito che per “casa” deve intendersi il luogo in cui la persona risiede o realizza la sua abituale occupazione.
Diritto alla sicurezza: l’art. 6 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea
Nell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea si sostanzia il diritto alla libertà e alla sicurezza.
La norma recita che: “Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza” aggiungendo tuttavia che “Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi e nei modi previsti dalla legge”.
Concetto ripreso anche all’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani : “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”.
Dopo aver definito preliminarmente i due diritti in trattazione, si evidenzia il seguente caso pratico.
Il Caso
Con atto di citazione Tizia citava in giudizio Caio e Mevia per ottenere la condanna dei medesimi alla rimozione della telecamera installata dai medesimi nonché il risarcimento del danno subito; a sostegno delle proprie domande la parte attrice deduceva che:
- l’Amministratore di Condominio ove risiede la stessa e gli odierni convenuti, rendeva noto che la famiglia convenuta avrebbe installato un impianto di video sorveglianza presso la propria abitazione per tutelare l’incolumità e la sicurezza personale; tale telecamera era stata posizionata in modo tale da inquadrare non tanto l’area prospiciente l’abitazione di loro proprietà bensì l’intero pianerottolo, il vano scale e l’ascensore, nonché l’ingresso dell’abitazione dell’odierna attrice; in tal modo i convenuti erano in grado di registrare ogni ingresso nell’abitazione della stessa, sia dall’uscita dell’ascensore che dalla cima delle scale, controllando le abitudini della famiglia dell’attrice, compresi i minori, spiandone i movimenti, realizzando così una indebita ed illegittima intrusione nell’altrui vita privata e domestica. Inoltre l’impianto di videoregistrazione così installato violava anche le disposizioni dettate dal codice civile in tema di condominio, posto che la videocamera inquadrava zone pacificamente condominiali.
I convenuti si costituivano in giudizio deducendo, tra l’altro, che:
- la decisione di installare le telecamere si era resa necessaria dopo taluni comportamenti molesti e persecutori posti in essere dall’attrice e dalla famiglia ddla stessa; che, inoltre, come precisato dal Garante della Privacy al punto 6.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8.4.2010, qualora siano installati sistemi di videosorveglianza da persone fisiche per fini esdusivamente personali di sicurezza, nd caso in cui i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi non trova applicazione la disciplina del Codice a Tutela della privacy.
Il tribunale adito, nel dichiarare infondata la domanda attrice, osservava che:
- dalle fotografie e dal video allegati in atti non appare la sussistenza di alcuna violazione della tutela alla privacy come dedotta da parte attrice: l’installazione della telecamera è stata comunicata a tutti i condomini, i convenuti hanno affisso l’apposito cartello che segnala la presenza della stessa che non è rivolta appositamente verso l’abitazione dell’attrice; oltre ciò dal video allegato in atti si comprende chiaramente che trattasi di un pianerottolo di dimensioni molto piccole, dove i portoni delle abitazioni delle odierne parti in causa sono posti l’uno accanto all’altro, quindi, è inevitabile che la telecamera sia puntata nella medesima direzione, non diversamente orientabile, perché altrimenti non inquadrerebbe l’abitazione dei convenuti nella sua interezza; la giurisprudenza di legittimità ha escluso la sussistenza del reato di cui all’art 615 bis cp nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a pianerottoli ovvero a scale condominiali, ovvero ancora a parcheggio e relativo ingresso, trattandosi di luoghi che non possono assolvere la funzione di consentire l’esplicazione ddla vita privata al riparo da sguardi indiscreti;
- il Garante della privacy non ha affermato la sussistenza della violazione del diritto alla riservatezza tutte le volte in cui viene installata una telecamera sul pianerottolo di un condominio, dovendo, una volta osservate tutte le precauzioni del caso (comunicazione, cartello di avviso ampiamente visibile), contemperare tale diritto con il contrapposto diritto alla tutela della propria sicurezza ed incolumità.
Pertanto, concludeva il tribunale “il diritto alla sicurezza ed alla incolumità dei convenuti appare, pertanto, prevalente nella sua tutela rispetto al diritto alla riservatezza di parte attrice, la quale non viene ripresa nell’ambito della propria vita privata.”
(Sent n.440 del 29.06.2023 Tribunale di Prato)