Divieto di diffusione delle foto/video online – Quando si configura il reato di Interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis c.p.
È possibile fotografare o filmare qualcuno senza il suo consenso?
Per rispondere a tale quesito, occorre anzitutto fare una distinzione tra:
- Foto/video realizzati in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Foto/video realizzati in luoghi privati
Luoghi pubblici o aperti al pubblico
La giurisprudenza di merito risulta ormai unanime e pacifica in tal senso, ammettendo la possibilità di realizzare scatti o riprese video in luoghi pubblici o aperti al pubblico (Es. Musei, piazze parchi etc.) anche senza il consenso espresso dei soggetti immortalati poiché gli stessi, portandosi in luoghi di interesse comune e aperti alla collettività, hanno implicitamente accettato una eventuale esposizione a tale “rischio”.
Luoghi privati
Ovviamente il legislatore pone maggiori limiti ai casi in cui gli scatti e i video vengano realizzati in ambienti privati senza l’autorizzazione del/la proprietario/a, conduttore/rice o usufruttuario/a del luogo.
In tal caso si configurerebbe il reato di Interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis c.p. Tuttavia la Cassazione con sent. n. 27160/18 ascriveva le condotte tipiche del reato esclusivamente al soggetto terzo.
Esaminando un caso pratico, se due o più soggetti si ritrovano a cena ed uno di questi fotografa o filma i commensali, la condotta di questo non integrerebbe il reato di specie poiché è ragionevole pensare sia stato precedentemente invitato e che quindi vi sia un chiaro consenso da parte del/la proprietario/a. D’altro canto integrerebbe gli elementi tipici del reato la condotta illecita del soggetto terzo alla cena, poiché completamente estraneo alla vicenda.
Pubblicazione e diffusione online o su chat: Regolamento n. 2016/670 (GDPR)
Ricevere il consenso per lo scatto di una foto o la registrazione di un filmato non vuol dire avere l’autorizzazione per pubblicarlo online o sui social network.
L’ulteriore consenso alla condivisione non deve avvenire obbligatoriamente per iscritto ma può avvenire anche per comportamenti concludenti quindi con l’assunzione di condotte che lo rendono esplicito.
Pertanto chiunque, chiunque pubblichi immagini altrui senza la dovuta autorizzazione per trarne un profitto per sé o per gli altri, o per recare ad altri un danno o creare un disturbo e fastidio all’interessato, risponde ai sensi dell’art. 167 D. Lgs n. 196/2003 del reato di Trattamento illecito di dati.
Con l’entrata in vigore, il 24 maggio 2016, del regolamento dell’UE in materia di trattamento dei dati personali e privacy (GDPR) anche i social hanno dovuto adeguarsi alla nuova disciplina. Di fatto, è possibile pubblicare senza incorrere nel reato di violazione della privacy, immagini in cui il volto del soggetto risulti sicurato, non ripreso o non riconoscibile salvo il caso in cui si tratti di minori dove è necessario il consenso alla pubblicazione da parte di chi ne detiene la patria potestà.
Divieto di pubblicazione online: protezione e tutela dei dati personali e del diritto d’autore
Il divieto di pubblicazione di una foto o di un filmato viene disciplinato agli articoli:
- Art. 96 – 97 L. 633/1941 Legge sulla protezione del diritto d’autore
- Art. 10 c.c. Abuso dell’immagine altrui
Spazi di tutela
- Sul fronte civilistico dell’art. 10 c.c.
l’interessato, soddisfatti i requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”, potrebbe richiedere l’ordine di rimozione del contenuto pubblicato, presentando ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c, al tribunale territorialmente competente e, successivamente, chiedere un eventuale risarcimento per i danni patiti. (Cass. sez. I 27 febbraio n. 8397/2016)
- Sul fronte penalistico degli artt. 96 – 97 L. 633/1941 – 167 D. Lgs n. 196/2003
l’interessato, potrebbe querelare il colpevole al fine di ottenere la punizione per il reato commesso.