configurabilità del reato di Violenza privata art. 610 c.p. – I soggetti della fattispecie incriminatrice – l’elemento oggettivo – pena, procedibilità e spazi di tutela
Violenza privata art. 610 c.p.
La fattispecie incriminatrice in esame si configura allorquando un soggetto, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa.
In tal senso il bene giuridico che il legislatore vuole garantire e tutelare è la libertà psichica del soggetto da qualsiasi comportamento violento e intimidatorio in grado di esercitare una coartazione, sia diretta che indiretta, sulla sua libertà di volere o di agire, in modo da costringerlo a una certa azione, omissione o tolleranza.
Per cui, al fine dell’integrazione della tipicità del reato sotteso, la Corte di Cassazione ha determinato che le condotte minacciose e violente poste in essere da un soggetto nei confronti di un altro devono essere solo un mezzo destinato alla realizzazione di un evento ulteriore ovvero la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualcosa e, quindi, che vi sia una sostanziale compressione della libertà della stessa.
Soggetti attivi e passivi del reato
- il soggetto attivo del reato de quo può essere qualunque individuo poiché non richiede per la sua configurabilità che l’agente abbia una particolare qualifica, rivesta uno specifico status o possegga un requisito necessario.
- il soggetto passivo può essere solo una persona fisica, escludendo quindi dalla categoria le persone giuridiche per l’evidente mancanza di una volontà suscettibile di essere coartata per effetto di condotte violente o minacciose.
La giurisprudenza pare ormai pacifica nel determinare che la condotta illecita del reato di specie può essere rivolta, non solo nei confronti di un soggetto determinato, ma anche nei riguardi di uno sconosciuto (o di una pluralità), contro i quali venga diretta indiscriminatamente l’azione violenta o minatoria. (Cass. Pen., sent. del 17.02.1995, n. 1628)
L’Elemento Oggettivo
La violenza privata è un reato “sussidiario” cioè ravvisabile ogni qualvolta non si configuri, per quel determinato fatto, una diversa qualificazione giuridica, nonché un reato “complesso” costituito da una condotta che, isolatamente considerata, costituirebbe l’elemento materiale di un altro reato.
Si tratta inoltre di un delitto “istantaneo” che si consuma quando l’altrui volontà sia costretta a fare o tollerare qualche cosa, senza la necessità che l’azione abbia un effetto continuativo.
Esaminando dei casi pratici, al fine della configurabilità del reato ex art. 610 c.p. sarebbe sufficiente che il soggetto passivo abbia perduto o abbia ridotto sensibilmente la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà. Pertanto, integrerebbe il reato la condotta del condomino che in più occasioni, parcheggia la propria vettura nel suo posto auto condominiale ma oltre la linea di confine con il posto auto del vicino, in modo da impedire a quest’ultimo di accedere al proprio parcheggio.
Analogamente per chiunque parcheggi la propria vettura, in modo tale da bloccare l’ingresso o l’uscita di un’altra auto dal box, o da un garage. È reato anche lasciare la propria auto accanto a un’altra parcheggiata sulla stessa fila, tanto stretta da impossibilitare l’apertura dello sportello del conducente. (Cass. pen., Sez. V, sent. del 30.11.2017, n. 53978) (Cass. pen., sez. V, sent. del 19.12.2019, n. 51236).
Proprio in relazione alle summenzionate fattispecie, la Suprema Corte ha determinato che:
- il reato scatta anche per pochi minuti quindi non conta quanto tempo duri la violenza, ma il suo semplice perfezionamento;
- il reato scatta sia nel caso in cui la condotta sia dolosa, con l’intento di dar fastidio, sia colposa, ossia ignorando di aver bloccato il passaggio.
Pena, Procedibilità e spazi di tutela
La pena prevista è la reclusione fino a quattro anni, aumentata se concorrono le circostanze aggravanti di cui all’art. 339 c.p: se la violenza o la minaccia sono commesse con armi da persone travisate o da più persone riunite con scritto anonimo in modo simbolico o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte.
In relazione agli aspetti procedurali, il reato di violenza privata è procedibile d’ufficio e la competenza territoriale spetta al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si è perfezionato.
Sono previsti l’arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.), nonché l’applicabilità delle misure cautelari personali (artt. 280 e 287 c.p.p.), mentre non è consentito il fermo di indiziato di delitto.