(Cass. Pen. V sez. sent. del 14.06.2022 n. 40302)

Cosa sono gli accertamenti tecnici irripetibili

Si tratta di ipotesi particolari di accertamento che, a causa della possibilità di modificazioni che subisce l’oggetto dell’investigazione (persone, cose o luoghi), non è suscettibile di successiva reiterazione.

Ciò giustifica la disciplina specifica prevista nell’art. 360 c.p.p., in quanto l’atto investigativo entra a far parte del fascicolo del dibattimento (art. 431 c.p.p.) ed è direttamente utilizzabile ai fini della decisione.

Tuttavia, trattandosi di una prova assunta fuori del dibattimento, la legge prevede un meccanismo che garantisce il normale contraddittorio e prevede che l’indagato, la persona offesa e i difensori vengano avvisati, senza ritardo, della necessità di tali accertamenti, con invito a nominare eventualmente un proprio consulente.

Il Caso

Il difensore di Tizio, Avv. Caio, ricorre per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova, che in parziale riforma della pronuncia con la quale, a seguito del giudizio celebrato con rito abbreviato, il gip di Genova aveva affermato la responsabilità dell’imputato in ordine del delitto di cui all’art. 612 bis (atti persecutori) commi primo e secondo c.p. riducendo, in primo grado, la pena a 6 mesi di reclusione.

Il ricorrente, in particolare, lamentava che la Corte d’Appello, ai fini decisionali, aveva tenuto conto degli screenshot dei messaggi comparsi sul cellulare della vittima, estratti in violazione delle modalità indicate dalla L. n. 48 del 18 marzo 2008.

Per la Suprema Corte tuttavia, il motivo del ricorso è infondato e ribadisce che, nel caso di specie, non vi è ragione per discostarsi dal principio di diritto ripetutamente affermato in sede di legittimità, secondo cui: l’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono, non costituisce accertamento tecnico irripetibile e ciò neppure dopo l’entrata in vigore della L. n 48 del 18 marzo 2008, che ha introdotto il solo obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire l’integrale conformità dei dati informatici recepiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti; 

dunque, solo in caso di mancato rispetto dei protocolli tecnici di comportamento, possono derivare effetti sull’attendibilità della prova in conseguenza dell’accertamento male eseguito; 

peraltro, la corte territoriale ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di attribuire all’imputato la provenienza dei messaggi vocali e degli screenshot, che ha ravvisato nel riconoscimento vocale effettuato dalla vittima, nonché nella riproduzione del “profilo” e dell’immagine dell’imputato sui messaggi inoltrati alla stessa. (Cass. Pen. V sez. sent. del 14.06.2022 n. 40302)