Utilizzazione di minore – Detenzione e diffusione di materiale pedopornografico tra configurabilità e condotte tipiche del reato di pornografia minorile ex art. 600 ter, quater c.p.
Parafilia: la figura del pedofilo nel nostro ordinamento e il movente sessuale
Contrariamente al pensiero comune, il codice penale non disciplina esplicitamente la pedofilia come reato, bensì si limita a punire le condotte che concretamente mettono in pericolo il bene giuridico tutelato dall’art. 600 ter c.p. ovvero l’integrità psico – fisica del minore. Per cui, essendo il/la pedofilo/a colui/lei che manifesta con azioni ricorrenti impulsi e fantasie erotiche la sua attrazione verso i bambini prepuberi, la nozione di mera pedofilia non costituisce in sé violazione di legge, ma lo sono tutte quelle condotte violente e coercitive finalizzate al soddisfacimento dei propri istinti libidinosi, concludenti con un rapporto sessuale completo o con atti di natura erotica.
I soggetti affetti da parafilia, quasi sempre di sesso maschile, giustificano o razionalizzano i loro comportamenti in vario modo. In un elevato numero di casi, il pedofilo è stato, a sua volta, oggetto di una o più aggressioni sessuali nell’infanzia o nell’adolescenza.
Pornografia minorile art. 600 ter c.p.
L’art. 600 ter c.p. introdotto dalla Legge n. 269 del 03.08.1998, punisce al suo primo comma chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico inducendo gli stessi a partecipare ad esibizioni pornografiche.
Il legislatore ha inteso realizzare un sistema che, nel suo complesso, assicuri la più ampia tutela del minore punendo non solo chi abbia con lo stesso un rapporto finalizzato alla produzione del materiale erotico, ma anche colui che, pur non abusando direttamente del minore, con la sua domanda alimenti l’offerta e la mercificazione dello stesso.
Con una recente sentenza, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno stabilito che sussiste l’ipotesi di “Pornografia minorile” nel casi di diffusione di materiale erotico con un minore, essendo del tutto irrilevante un suo eventuale consenso. (Cass. ss. uu. pen, n. 4616 del 09.02.2022)
Il codice penale punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 24 mila a 240 mila euro chiunque:
- utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produca materiale pornografico;
- recluta o induca minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici ovvero traendo da essi profitto.
È doveroso sottolineare che il codice di rito prevede, altresì, l’aumento della pena in misura non eccedente i due terzi, nell’ipotesi in cui il materiale pedopornografico divulgato, pubblicizzato o gratuito, sia di ingente quantità.
Detenzione o accesso a materiale pornografico art. 600 quater c.p.
La sanzione ex art. 600 quater c.p. è diretta, invece, verso chiunque si procuri o detenga materiale pedopornografico, seppure non ne sia stato l’autore o gli sia stato offerto a titolo gratuito.
Tuttavia le condotte in oggetto non integrano due distinti reati poiché procurarsi e/o detenere dati pedopornografici rappresenta due diverse modalità di perpetrazione del medesimo reato, potendo quindi concorrere tra loro se riguardano lo stesso materiale. Qualora, invece, si consti che il materiale pedopornografico sia stato procurato in momenti diversi e poi detenuto, ricorre la continuazione tra reati.
Anche questa fattispecie delittuosa, soggiace all’aggravante della pena ove il materiale pedopornografico detenuto sia di ingente quantità.
Per quanto riguarda la quantificazione a cui fa riferimento circostanza aggravante la Sent. Cass. pen, n. 39543 del 2017, impone al giudice di tener conto del numero dei supporti informatici detenuti e del numero di immagini contenute in ognuno di essi.
Le immagini in oggetto sono da considerare come obiettiva unità di misura, perciò “l’ingente quantità” in esame risulta configurabile nell’ipotesi di detenzione di almeno un centinaio di immagini pedopornografiche.
Il legislatore, tuttavia, prescinde dal fine di lucro. Infatti, commette reato anche chi, solo per soddisfacimento personale, scatti fotografie alla parti intime di un minorenne consenziente. Con sentenza n. 40609 del 06.07.2022 dep. il 27.10.2022, la III sez. penale della Suprema Corte ha stabilito che al fine dell’integrazione delle condotte tipiche del reato in oggetto non è necessaria la “nudità” degli organi genitali, ritenendo sufficienti per la sua integrazione qualunque forma di rappresentazione degli organi sessuali di un minore e/o zone erogene come glutei o seno.




