(Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 27960 del 23.09.2022)

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 27960 pubblicata il 23 settembre 2022, si è pronunciata in merito alla questione relativa al risarcimento dei danni subiti dagli automobilisti, motociclisti e ciclisti a seguito della collisione con animali selvatici che attraversano improvvisamente la carreggiata.

Il Caso

Nella fattispecie in esame, la proprietaria di un autoveicolo ed il suo conducente agivano in giudizio nei confronti della Regione chiedendo al Giudice di Pace territorialmente competente la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’impatto sopravvenuto con un cervo.

La Regione, tuttavia, oltre a contestare nel merito la la domanda degli attori sostenendo la mancanza del nesso causale e di un suo comportamento consapevole in relazione all’evento, eccepiva pregiudizialmente il difetto di legittimazione passiva indicando, quale responsabile, la Provincia o l’ente proprietario della strada. In primo grado, l’eccezione veniva rigettata dal Giudice di Pace, il quale accoglieva la domanda degli attori con conseguente condanna per la Regione al pagamento dei danni subiti dai primi a seguito del sinistro.

Successivamente, anche l’appello proposto dalla soccombente avverso la sentenza di condanna in primo grado non trovava accoglimento. Infatti, il Giudice di appello, confermava la primogenita pronuncia ai sensi della legge n. 157/92, osservando che “la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato e alle Regioni è affidata espressamente la funzione di controllo della fauna selvatica, mentre le Province hanno il solo compito di attuare la disciplina regionale.”

La Regione ordunque, soccombente in entrambi i gradi di giudizio, ricorreva per Cassazione insistendo nell’eccezione di carenza di legittimità passiva, tuttavia anche in questa sede, il ricorso veniva ritenuto manifestamente infondato e rigettato, poichè:

  • agli artt. 1 e 9 della legge n. 157 dell’11/02/1992 stabiliscono il riparto di competenze tra Regioni e Provincie con riguardo alla fauna selvatica, considerata patrimonio indisponibile dello Stato;
  • secondo le suddette disposizioni, spetta alle Regioni la competenza normativa relativa alla gestione e tutela della specie e la funzione amministrativa di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico – venatoria;
  • spettano, invece, alle Provincie le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla  Legge n. 142/1990.
  • l’art. 19 dei quest’ultima legge affida espressamente alle Regioni, la funzione di controllo della fauna selvatica.

Pertanto, anche in sede di legittimità, gli Ermellini hanno individuato nelle Regioni il soggetto dotato di legittimazione passiva nei giudizi risarcitori.