(Cass. Civ. Sez. VI – Ordinanza N. 2056 del 24.01.2023)

La Suprema Corte , con l’ordinanza n. 2056 del 24/01/2023, se è occupata dei presupposti in presenza dei quali è revocabile l’assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni non portatori di handicap.

Il Caso

Nel giudizio di divorzio tra Tizio e Mevia, il Tribunale fissava in euro € 800,00 complessive l’assegno in favore della moglie e delle due figlie ventinovenni.

La Corte d’Appello, nel rigettare la proposta d’impugnazione di Tizio, confermava la somma dovuta ripartita in 300,00 a titolo di assegno divorzio in favore di Mevia e 250,00 per ciascuna delle due figlie.

Tizio, ordunque ricorreva in Cassazione, eccependo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, 2729 c.c 115 c.p.c in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c in quanto il giudice territoriale, senza tenere conto dei principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di onere della prova per il mantenimento dei figli, aveva fissato la somma mensile da versare a ciascuna delle figlie, sebbene queste fossero emigrate in Germania ed economicamente indipendenti nonché a favore dell’ex coniuge che non aveva dimostrato di aver cercato lavoro.

Attesa la fondatezza del ricorso in relazione alla posizione delle due figlie gemelle di anni ventinove, la Suprema Corte si pronunciava osservando che:

  • è corretto ritenere che l’onere della prova della autosufficienza dei figli spetta al genitore; tuttavia data l’età delle stesse può ritenersi sulla base di presunzioni che siano in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento, non risultando provata nella fattispecie alcuna disabilità o motivo ostativo né tantomeno un percorso di studi da completare;
  • peraltro, la Corte distrettuale non ha valutato se le figlie si siano attivate nella ricerca di un’occupazione e, tantomeno, a quali opportunità di lavoro avrebbero aspirato in base agli studi compiuti. Pertanto, sul punto, deve essere richiamato il principio per cui “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”. (Cass. Civ. Sez. VI . I ord. n. 2056 del 24.01.2023)